UN FUTURO SANITARIO PER GLI ODONTOTECNICI
Alcuni mesi fa un nutrito gruppo di senatori appartenenti a Forza Italia Berlusconi Presidente ha sottoscritto un disegno di legge che riguarda la possibile modifica della attuale legislazione riguardante la professione di odontotecnico.
Durante la presente legislatura e precisamente il 5 Maggio 2021 era stato presentato un disegno di legge a firma della Senatrice Paola Boldrini.
Entrambi i disegni di legge vanno della direzione di richiedere la istituzione della figura di “odontotecnico professionista sanitario” . Nel disegno di legge della Senatrice Boldrini
presentato nel giugno del 2021 ( ispirato da SNO-CNA e CONFARTIGIANATO ODONTOTECNICI) in anticipo riguardo al disegno di legge Serafini ( ispirato da ANTLO ) del 27 Ottobre 2021, si avvertono alcune leggere differenze.
Nonostante i due disegni di legge si somiglino si avverte come nel primo si tenga conto di avere un professionista più emancipato professionalmente e forse più integrabile in servizio pubblico per l’odontoiatria. Nel disegno di legge presentato in seguito invece l’odontotecnico diviene “resposabile del manufatto “ ma non è riconosciuto come fabbricante esclusivo. Di seguito pubblichiamo entrambe le proposte di legge ed inoltre a corollario alcune annotazioni tratte dalle dichiarazioni dal responsabile dello SNO.
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Istituzione della professione sanitaria di odontotecnico
N. 2203
Sen. Paola Boldrini
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DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa della senatrice PAOLA BOLDRINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2021
Istituzione della professione sanitaria di odontotecnico
Com’è noto, l’attuale inquadramento giuridico del profilo professionale di odontotecnico pone in evidenza – e non da adesso – l’ingiustificabile inadeguatezza del relativo impianto normativo. Il corpo di regole inteso a disciplinarne la figura risale, addirittura, al regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Ovviamente, la recessività dello strumento normativo impiegato non documenta soltanto l’oggettivo ritardo accumulato dal legislatore nell’aggiornare fonte e disciplina, ma, più in generale, è sintomo dell’inerzia tradita dalla politica nel sovraintendere al processo di evoluzione delle professioni sanitarie, cui è stata soggetta, per l’appunto, anche l’attività di odontotecnico.
Sarebbe stato il caso, infatti, di esigere e, conseguentemente, codificare requisiti di ben più congrua qualificazione, ai fini dell’espletamento di mansioni e prestazioni ascrivibili alla professione odontotecnica, tanto da pensare a uno specifico percorso di istruzione superiore. Si è preferito, invece, seguitare nell’immobilismo normativo, con grave danno inferto alla professionalità del lavoro di odontotecnico. Senza contare il perturbamento recato alla tutela della salute, la quale – occorrerebbe non dimenticarlo – costituisce un diritto fondamentale per il singolo e un interesse per l’intera collettività. Nonostante i chiaroscuri di contesto, per parte delle associazioni degli odontotecnici, l’intendimento resta quello di presidiare e far valere le buone ragioni degli operatori sanitari appartenenti alla categoria. Nessun indietreggiamento o spazio a forma alcuna di arrendevolezza da parte loro, e i proponenti lo condividono; semmai, un rafforzato e comune impegno, sospinto da spirito di coesione, per conseguire l’istituzione della professione sanitaria di odontotecnico, così da essere attratta nel quadro delle professioni sanitarie, in qualità di professione afferente all’area tecnico- assistenziale della filiera della tutela della salute dentale.
Il riconoscimento della qualifica professionale configurerebbe il sacrosanto approdo per una figura che – oggi più che mai – è in grado di rendere evidenti le precondizioni che sorreggono la detta pretesa. La realizzazione di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico e l’utilizzo delle correlative attrezzature presuppongono, infatti, un elevato e, in prospettiva, crescente livello di formazione scientifica, implicando, giocoforza, un maggior grado di autonomia e conseguente responsabilità. Ciò è ancor più vero, se si tiene conto dell’imminente entrata a regime – prevista per il 26 maggio – delle norme approntate dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017. In sostanza, il diritto europeo richiede ai nostri « fabbricanti » massima attenzione sul versante della valutazione di conformità, della vigilanza, della sorveglianza sul mercato e della rintracciabilità dei richiamati dispositivi. L’odierna deminutio non è quindi più ammissibile.
Il legislatore non può che prendere atto degli avanzamenti intervenuti in ambito sanitario e delle trasformazioni in atto e rendere la dovuta dignità giuridica a chi ogni giorno svolge con valentia la professione di odontotecnico. Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario introdurre una regolamentazione transitoria per chi già opera nel settore, recando, in parallelo, un moderno assetto di disposizioni preordinate all’abilitazione e allo svolgimento dell’attività odontotecnica. Occorre guardare con fiducia all’avvenire: ergo, è tempo di designare il futuro della professione.
Le associazione degli odontotecnici avviarono nel febbraio 2000 con il Ministero della salute (Ministro Rosi Bindi) il confronto per un nuovo profilo dell’odontotecnico sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, confronto che si concluse nel giugno 2001 (Ministro Umberto Veronesi) con l’invio da parte di quest’ultimo alla seconda sezione del Consiglio superiore di sanità (CSS) (competente per i pareri) presieduta dal professor Raffaele Cuccurullo.
Ad ottobre-novembre 2001 la seconda sezione CSS, con il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) e dell’Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI), approvò un testo concordato con le associazione degli odontotecnici.
A dicembre 2001, il Ministero della salute (Ministro Gerolamo Sirchia), preso atto del parere favorevole del CSS, inviò il testo del profilo al Consiglio di Stato per l’ultimo parere previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992.
Ad aprile 2002, il Consiglio di Stato rinviò il testo al Ministero della salute poiché l’intervenuta modifica del titolo V della Costituzione, con il referendum confermativo dell’ottobre 2001, prevedeva, anche in materia di professioni, la cosiddetta « legislazione concorrente » Stato-regioni, invitando il Ministero a proporre al Parlamento una specifica legge, e cioè la legge 1° febbraio 2006, n. 43.
Sulla base della nuova legge, le associazione degli odontotecnici avviarono un confronto con il Ministero della salute che, costituita l’apposita commissione presso il CSS nel 2007, inviò il vecchio testo già approvato nel 2001, che venne leggermente modificato con l’assenso delle associazione degli odontotecnici.
In tale sede la FNOMCeO e l’ANDI, che facevano parte dell’apposita commissione costituita in seno al CSS, votarono contro in aperta contraddizione con quanto fatto precedentemente, facendo diventare il profilo dell’odontotecnico oggetto dei forti contrasti interni al mondo odontoiatrico.
Il CSS approvò comunque il testo del profilo che fu trasmesso alle regioni, in particolare al coordinamento degli assessori regionali nei confronti del quale si accese una vera e propria disputa fra associazione degli odontotecnici e mondo odontoiatrico tanto che risultò praticamente impossibile per anni avere un parere favorevole da parte delle regioni, nonostante alcune di esse si dichiararono d’accordo con il nuovo profilo.
La situazione di stallo si protrasse per alcuni anni; nel 2014 le associazione degli odontotecnici ripresero l’iniziativa sul profilo con una serie di iniziative e manifestazioni. Lo stesso Ministero della salute (Ministro Beatrice Lorenzin) si dichiarò pubblicamente favorevole al profilo nel caso in cui il referendum costituzionale del dicembre 2016 fosse approvato, riportando le competenze in materia al Ministero stesso.
L’11 gennaio 2018 venne approvata la legge n. 3 del 2018, detta « legge Lorenzin », che prevede alcune modifiche all’iter previsto dalla previgente legge sulle professioni sanitarie. In sede di dibattito alla Camera e al Senato, alcuni emendamenti furono trasformati in ordini del giorno impegnando il Governo a tener conto, per quanto riguarda gli odontotecnici, dei passaggi già fatti con la precedente legge (parere favorevole del Ministero della salute e del CSS).
Dal 2000 ad oggi le varie associazioni degli odontotecnici, oltre a una incessante attività di lobbying presso gli interlocutori istituzionali, hanno organizzato numerose iniziative a sostegno del nuovo profilo con manifestazioni, sit in davanti al Parlamento e al Ministero della salute, audizioni presso varie Commissioni parlamentari e convegni.
Il disegno di legge che si propone ricalca e fa proprio lo schema di profilo professionale già approvato dal CSS nel 2007 e quindi legittimato dal massimo organismo scientifico del Ministero della salute.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della professione sanitaria di odontotecnico)
1. In deroga a quanto previsto in materia di istituzione di nuove professioni sanitarie dalle leggi 1°
Senato della Repubblica
2. Per « odontotecnico » si intende il professionista sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante e dell’iscrizione allo specifico albo professionale di cui all’articolo 3, provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, cui è riservato in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo.
3. L’odontotecnico può collaborare, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, solo all’interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico allo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.
Art. 2.
(Contesti operativi)
- La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico è realizzata esclusivamente all’interno di laboratori odontotecnici in possesso dei requisiti previsti e autorizzati ai sensi della normativa vigente, sotto l’esclusiva responsabilità dell’odontotecnico.
2. L’odontotecnico, nell’ambito delle proprie competenze:
- è responsabile dell’organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti;
b) esegue, su indicazione dell’abilitato all’esercizio dell’odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
c) svolge attività didattica, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. L’odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza, all’interno distrutture sanitarie pubbliche o private, ovvero in regime di lavoro autonomo.
Art. 3.
(Abilitazione e iscrizione all’albo professionale degli odontotecnici)
1. Al fine di esercitare la professione sanitaria di odontotecnico è necessario conseguire la laurea in odontotecnica, da istituire ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dei decreti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed essere iscritto all’albo professionale degli odontotecnici istituito presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui alla legge n. 3 del 2018.
2. La laurea di cui al comma 1 costituisce titolo abilitante all’esercizio della professione sanitaria di odontotecnico. Il Ministero dell’università, di concerto con il Ministero della salute, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l’ordinamento didattico della laurea di cui al comma 1.
3. Le università provvedono alla formazione dell’odontotecnico attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collaborazione con altre facoltà. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 11 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’allegato A al decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 1994, recante l’elenco delle attrezzature tecnico strumentali per gli odontotecnici è abrogato.
Art. 5.
(Norma transitoria)
- I titoli di odontotecnico conseguiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli conseguiti dagli iscritti ai corsi per l’esercizio dell’arte ausiliaria di odontotecnico, di cui al decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, sono equipollenti al diploma di laurea in odontotecnica di cui all’articolo 3 della presente legge e idonei al proseguimento dell’attività professionale secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge e consentono la formazione post-laurea compresa l’iscrizione alla specifica laurea magistrale.
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Di seguito la proposta di legge elencata con il numero 2432, a seguire una breve scheda tratta da Vikipedia su alcuni dei senatori proponenti
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istituzione della professione sanitaria di odontotecnico
DISEGNO DI LEGGE N. 2432 d’iniziativa dei senatori SERAFINI, CESARO , DE SIANO , CALIGIURI, MASINI, RIZZOTTI AIMI, BARBONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2021
Istituzione della professione sanitaria di odontotecnico
Onorevoli Senatori. – Il dentista e l’odontotecnico sono due figure ben distinte, che collaborano tra di loro, ma le cui competenze non si devono confondere, e questo proprio per tutelare la salute del paziente. Dietro una protesi c’è molto lavoro e abilità; nella protesi si collegano le capacità mediche e cliniche del dentista con quelle tecniche dell’odontotecnico. Gli odontotecnici sono professionisti autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici-chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. La professione di odontotecnico è quindi tuttora « arte ausiliaria delle professioni sanitarie ».
L’inquadramento giuridico della professione di odontotecnico, che si consegue al termine di un percorso di studi con il conseguimento di un diploma professionale di scuola secondaria di secondo grado presso istituti professionali, risale al regolamento per l’esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Questa situazione di mancato aggiornamento normativo non ha permesso di riconoscere appieno la professionalità di natura tecnica e la responsabilità di questa professione che concorre al benessere della persona, valorizzandone le condizioni giuridiche,
professionali ed economiche.
Come la categoria degli odontotecnici ha spesso
evidenziato, la realizzazione di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico e l’utilizzo di strumenti ed attrezzature dentali richiedono una competente formazione scientifica. L’odontotecnico è un tecnico che opera con tecnologie avanzatissime e si aggiorna costantemente per poter realizzare manufatti protesici che rispettino la salute dell’utente finale senza arrecargli danni.
L’odontotecnico ha conoscenze di anatomia, fisiologia e biomeccanica dell’apparato masticatorio, e costruisce infatti apparecchi di protesi dentaria fissa o mobile, impiegando i materiali usati nell’arte odontotecnica, su modelli tratti da impronte fornite da medici odontoiatri, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. Deve conoscere la tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili speciali, delle resine, delle porcellane e degli altri materiali ausiliari; deve saper realizzare le moderne protesi dentarie con i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici, estetici; deve essere in grado di allestire e gestire un moderno laboratorio odontotecnico e conoscere le relative norme legislative.
È importante ricordare che secondo la normativa vigente l’odontotecnico non è una professione sanitaria, sebbene sia strettamente legata alla salute della persona. Gli odontotecnici non effettuano una terapia ma realizzano artigianalmente un manufatto, cioè un ausilio terapeutico essenziale per determinate prestazioni odontoiatriche. E’ opportuno ribadire che, analogamente a quanto avviene in ambito chirurgico, dove le tecnologie scientifiche sono di supporto al chirurgo per ottenere i migliori risultati sul paziente, l’odontotecnico possiede un’alta preparazione tecnica, che è supportata ma non sostituita dall’odontoiatria digitale. La protesi dentale è un dispositivo medico singolo, diverso da bocca a bocca: è su misura.
Con il presente disegno di legge si intende rafforzare la figura professionale degli odontotecnici, il cui livello di preparazione è aumentato enormemente negli anni anche in forza di norme nazionali e sovranazionali che conferiscono loro elevate responsabilità sui dispositivi prodotti, in termini di sicurezza e qualità. Questo sarebbe il giusto contrappeso agli oneri e alle responsabilità che di fatto gli odontotecnici hanno, senza che siano riconosciuti.
L’istituzione della professione sanitaria di odontotecnico è necessaria per fermare la ormai più che certa estinzione della professione, sottoposta ad una concorrenza dei fabbricanti di protesi i quali hanno approfittato sino ad oggi di un vuoto legislativo per introdursi nel mercato della fabbricazione delle protesi dentarie. L’odontotecnico fabbricante, in possesso dei titoli di studio adeguati, è sottoposto alle normative europee in materia di fabbricazione dei dispositivi medici su misura, ed emette certificazioni che consentono al paziente di avere contezza in termini di tracciabilità del processo produttivo, tracciabilità non rispettata dai fabbricanti di protesi, il che rappresenta un rischio per la salute dei pazienti.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aveva istituito ventidue professioni sanitarie dalle quali non furono ricomprese, inspiegabilmente, gli odontotecnici e gli ottici. Con questo disegno di legge, l’istituzione della professione sanitaria di odontotecnico, al pari delle altre ventidue regolamentate, prevede il corso di laurea breve istituito presso la facoltà di medicina.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della professione sanitaria di odontotecnico)
1. In deroga a quanto previsto in materia di istituzione di nuove professioni sanitarie dalle leggi 1° febbraio 2006, n. 43, e 11 gennaio 2018, n. 3, la professione di odontotecnico è ricompresa tra le professioni sanitarie dell’area tecnico-assistenziale di cui all’articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251.
Art. 2.
(Dispositivi medici su misura)
1. L’odontotecnico è responsabile della produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, da realizzarsi in coerenza con la prescrizione del medico ed esclusivamente all’interno di laboratori odontotecnici in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.
2. L’odontotecnico, nell’ambito delle proprie competenze:
a) è responsabile dell’organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti;
b) esegue, su indicazione dell’abilitato all’esercizio dell’odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
c) svolge attività didattica, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. L’odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza, all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ovvero in regime di lavoro autonomo.
4. Non spettano all’odontotecnico attività sanitarie di prevenzione, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative.
Art. 3.
(Abilitazione e iscrizione all’albo professionale degli odontotecnici)
1. Al fine di esercitare la professione sanitaria di odontotecnico è necessario essere in possesso del diploma di laurea triennale in odontotecnica, da istituire ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dei decreti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed essere iscritto all’albo professionale degli odontotecnici da istituirsi presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.
2. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l’ordinamento didattico della laurea di cui al comma 2 nell’ambito della facoltà di medicina e chirurgia.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l’articolo 11 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e l’allegato A al decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 1994, recante l’elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per gli odontotecnici.
Art. 5.
(Norma transitoria)
- Il titolo di odontotecnico, conseguito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, antecedentemente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché il titolo conseguito dagli iscritti ai corsi per l’esercizio dell’arte ausiliaria di odontotecnico, di cui al decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, sono equipollenti al diploma di laurea triennale in odontotecnica di cui all’articolo 3 della presente legge e sono idonei al proseguimento dell’attività professionale.
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Come specificato il primo firmatario è il senatore Serafini Giancarlo, oltre a lui risultano firmatari: Domenico De Siano, Caligiuri Giovanbattista, Luigi Cesaro Enrico Aimi , Maria Rizzotti,
Antonio Barboni , Barbara Masini .
Di seguito una breve presentazione di alcuni firmatari tratta da Wikipedia.org
SEN. GIANCARLO SERAFINI:
Nato a Rivoli (Torino), ma vive a Milano.Sindacalista e capo carpentiere nei cantieri dell’Edilnord di Silvio Berlusconi a Milano 2 .Consigliere di amministrazione dell’INAIL e di UNIPOL assicurazioni. Nel 1994 ha patteggiato la pena per corruzione per il periodo in cui era consigliere dell’Inail.[2]
SEN. LUIGI CESARO
Noto anche con lo pseudonimo di Gigino a Purpetta, è nato a Sant’Antimo, il19 febbraio 1952. L’11 luglio 2011, Luigi Cesaro è ufficialmente indagato per il suo rapporto con il clan camorristico dei Casalesi. Alle elezioni politiche del 2018 viene candidato al Senato della Repubblica da Forza Italia, nonostante sia indagato per voto di scambio, e viene eletto come capolista nel collegio Napoli-Salerno per il proporzionale.
SEN. DOMENICO DE SIANO
Nato ad Ischia, 15 settembre 1958) è un politico italiano, senatore della Repubblica per Forza Italia dal 2013. Il 15 gennaio 2016 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli emette per De Siano un’ordinanza di arresti domiciliari e invia al Senato della Repubblica una richiesta di autorizzazione ad applicare tale ordinanza.Il 18 febbraio 2016 la Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari del Senato approva la relazione Stefàno (La Puglia in Più-SEL), che nega l’autorizzazione ad applicare gli arresti domiciliari. È stato condannato dalla Corte dei conti della Campania.
SEN. ANTONIO BARBONI.
Nato a Teramo il 2 maggio 1959 è residente a Rimini. Titoli al momento della sua candidatura Presidente della Associazione Aeronautica sezione di Rimini , vice presidente ACI di Rimini .E’ medico militare di carriera. E’ membro della 4a Commisione Permanente (DIFESA)
In seguito alla presentazione del disegno di legge Serafini Il Sindacato Odontotecnici SNO-CNA ha diffuso un commento in cui mette in evidenza alcuni aspetti di debolezza della proposta di legge 2432 .
Riportiamo appunto il commento, più che sensato, comparso sul sito SNO-CNA.
L’istituzione della professione sanitaria dell’odontotecnico restituirebbe il giusto riconoscimento del profilo professionale ad una figura che presenta un elevato livello di formazione oltre che di responsabilità. Innovazione ed elevata capacità professionale in tema di protesi su misura ad uso odontoiatrico prevista nei nuovi criteri, per il settore, dal nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici.
A tal proposito, CNA SNO Odontotecnici non condivide quanto contenuto nel recente Ddl n.2432, sempre in materia di istituzione della professione sanitaria, per i seguenti motivi:
- non si capisce la strategia posta a base dell’iniziativa del DdL n.2432 a soli 5 mesi dalla presentazione del DdL “Boldrini” da cui si discosta sostanzialmente nei contenuti qualificanti per gli odontotecnici
- il DdL n. 2432 non esplicita espressamente la possibilità per “l’odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità del clinico di collaborare agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico allo scopo di ottimizzare – al di fuori del cavo orale – tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza”. Possibilità questa ricompresa sia nel DdL “Boldrini” che nei testi di profilo approvati nel 2001 e nel 2007 dal Consiglio Superiore di Sanità, questione sulla quale si sono battute da sempre le aa.oo. e l’intera categoria. Se tale opportunità non viene espressamente indicata nel testo del profilo la stessa viene negata agli odontotecnici, poiché le competenze, le opportunità professionali nonché i contesti operativi devono essere espressamente previsti nel testo del profilo
- il DdL n.2432 non menziona inoltre quanto previsto sia nel DdL “Boldrini” sia nei testi approvati nel 2001 e nel 2007 dal Css al primo comma dell’art. 2: “la produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico è realizzata esclusivamente all’interno di laboratori odontotecnici in possesso dei requisiti previsti e autorizzati ai sensi della normativa vigente, sotto l’esclusiva responsabilità dell’odontotecnico”. Tale carenza risulta davvero incomprensibile e contraddittoria con le sbandierate battaglie per la difesa dello spazio professionale degli odontotecnici, soprattutto oggi che da parte delle industrie e delle innovazioni tecnologiche introdotte con il sistema 3D si tende a sottrarre la produzione di dispositivi agli odontotecnici
- il DdL n.2432 non qualifica l’odontotecnico come fabbricante ma solo come responsabile della produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico e ciò comporta conseguenze oltremodo negative per la categoria.
A tal proposito si rammenta che:
- talune strutture odontoiatriche al tempo dell’attuazione della Direttiva 93/42 nel 1998/99 fecero ricorso al TAR Lazio contro il ministero della Salute per rivendicare all’odontoiatra la qualifica di fabbricante
- in sede di discussione del recente Regolamento Ue sui dispositivi medici le stesse associazioni odontoiatriche rivendicavano per gli odontoiatri la qualifica di fabbricante
- la sottrazione della qualifica di fabbricante all’odontotecnico comporterebbe conseguenze esiziali per la categoria, riducendo l’odontotecnico a semplice prestatore d’opera oltre al venir meno del requisito fondamentale posto a base di ben precise normative nazionali e comunitarie.
Il DdL n.2432 ha consentito inoltre a CNA SNO di approfondire anche la riflessione sulla normazione del profilo odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie attraverso una legge del Parlamento.
La regolamentazione del profilo odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie non può derogare dalla legislazione concorrente Stato-Regioni come previsto espressamente dal vigente Titolo V della Costituzione e dalle sue leggi attuazioni: legge 43/2006 sulle professioni sanitarie e da quanto sia pur residualmente emendato in materia dalla legge 3/2018 (Legge Lorenzin) relativamente all’avvio del percorso normativo.
In altre parole, una legge del Parlamento non può disciplinare nulla in “deroga alla Costituzione”.